Skills Consulting srl
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Tirocini Extra-Curriculari
Il tirocinio, in coerenza con le linee guida nazionali, viene definito nel nuovo regolamento come “una misura formativa di politica attiva al lavoro”, che “non costituisce rapporto di lavoro”, ma che “consente al tirocinante di acquisire competenze professionali per arricchire il proprio Curriculum Vitae e favorire l’inserimento o il reinserimento lavorativo”.
I soggetti ammessi a svolgere il tirocinio sono:
- soggetti in stato di disoccupazione o lavoratori a rischio disoccupazione;
- soggetti beneficiari di misure per il sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro;
- soggetti già occupati in cerca di altra occupazione;
- soggetti disabili di cui all’art. 1, co. 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (norme per il diritto al lavoro dei disabili).
- soggetti svantaggiati ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381 (disciplina delle cooperative sociali);
- soggetti che abbiano richiesto protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria, le vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, vittime di tratta ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24.
Esistono diverse tipologie di Tirocinio Extracurriculare, ognuno con una durata massima differente:
- 24 mesi per soggetti disabili, ai sensi dell’articolo 1,comma 1, della legge n. 68 del 1999, fermo restando il rispetto delle norme sull’assunzione delle categorie cosiddette protette.
- 12 mesi per tirocini finalizzati all’inserimento e al reinserimento;
- 12 mesi per i tirocini stipulati in favore di persone svantaggiate;
- 6 mesi per i tirocini di formativi e di orientamento;al tirocinante è consentita una proroga del termine iniziale fino al raggiungimento del suddetto periodo massimo.
Il numero massimo di tirocinanti ospitabili contemporaneamente in una azienda è variabile a seconda del numero di lavoratori a tempo indeterminato, determinato o in somministrazione assunti in azienda, fatta eccezione per gli apprendisti (che non concorrono al computo dei dipendenti).
Facendo riferimento al regolamento regionale n.4 del 07/05/18 in campania è possibile attenersi ai seguenti limiti numeri:
• nelle unità operative con dipendenti da 0 a 5, un tirocinante;
• nelle unità operative con dipendenti da 6 a 10, due tirocinanti;
• nelle unità operative con dipendenti da 11 a 15, tre tirocinanti;
• nelle unità operative con dipendenti da 16 a 20, quattro tirocinanti;
• nelle unità operative con più di 20 dipendenti, un numero di tirocinanti attivi contemporaneamente in misura non superiore al 20 per cento del numero complessivo di dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato anche in somministrazione presenti nella specifica unità operativa.
Il calcolo è però effettuato applicando l'arrotondamento all'unità superiore (in caso di 21 dipendenti, il 20% è 4.2 quindi il limite di tirocini è pari a 5) .
All’azienda spetta l’obbligo di corrispondere al tirocinante un’indennità minima di 500 euro mensili.
E’ bene altresì chiarire che i Tirocini Extracurriculari richiamati sopra sono anche quei Tirocini rientranti nel Programma Nazionale Garanzia Giovani, la cui regolamentazione specifica sarà comunque contenuta nella fase 2 di garanzia giovani.
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